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Art. 92
Sezione I - Il Consiglio dei Ministri

Sezione I 
Il Consiglio dei Ministri

Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.