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Art. 444. Commercio di sostanze alimentari nocive

Art. 444.  Commercio di sostanze alimentari nocive.  Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo, sostanze destinate all’alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire centomila (euro 51).

La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.

Procedura: v. articolo precedente.