Art. 444. Commercio di sostanze alimentari nocive. Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo, sostanze destinate all’alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire centomila (euro 51).
La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.
Procedura: v. articolo precedente.