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Art. 219. Assegnazione a una casa di cura e di custodia

Art. 219.  Assegnazione a una casa di cura e di custodia.  Il condannato, per delitto non colposo, a una pena diminuita per cagione di infermità psichica o di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per cagione di sordomutismo, è ricoverato in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore a un anno, quando la pena stabilita dalla legge non è inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione (1).

Se per il delitto commesso è stabilita dalla legge [la pena di morte o] la pena dell’ergastolo, ovvero la reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, la misura di sicurezza è ordinata per un tempo non inferiore a tre anni (2).

Se si tratta di un altro reato, per il quale la legge stabilisce la pena detentiva, e risulta che il condannato è persona socialmente pericolosa, il ricovero in una casa di cura e di custodia è ordinato per un tempo non inferiore a sei mesi; tuttavia il giudice può sostituire alla misura del ricovero quella della libertà vigilata.

Tale sostituzione non ha luogo, qualora si tratti di condannati a pena diminuita per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti (3).

Quando deve essere ordinato il ricovero in una casa di cura e di custodia, non si applica altra misura di sicurezza detentiva.

 (1) La Corte costituzionale ha dichiarato con sentenza 15 luglio 1983, n. 249, la illegittimità del primo comma di tale articolo, «nella parte in cui non
subordina il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia dell’imputato condannato per delitto non colposo ad una pena diminuita per cagione di infermità psichica al previo accertamento, da parte del giudice, della persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima, al tempo della applicazione della misura di sicurezza».

(2) Con sentenza 15 luglio 1983, n. 249, la Corte costituzionale, ai sensi dell’art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarato l’illegittimità del secondo comma di tale articolo nella parte in cui non subordina il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia dell’imputato condannato ad una pena diminuita per cagione di infermità psichica per un delitto per il quale è stabilita dalla legge la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, al previo accertamento da parte del giudice della persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima al tempo della applicazione della misura di sicurezza.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 13 dicembre 1988, n. 1102 ha dichiarato l’illegittimità di questo terzo comma nella parte in cui, per i casi ivi
previsti, subordina il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia al previo accertamento della pericolosità sociale derivante dalla  eminfermità di mente, soltanto nel momento in cui la misura di sicurezza viene disposta e non anche nel momento della sua esecuzione.