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Art. 726 ter. Rogatoria proveniente da autorità amministrativa straniera

Art. 726 ter. Rogatoria proveniente da autorità amministrativa straniera. 

1.Quando un accordo internazionale prevede che la richiesta di assistenza giudiziaria in un procedimento concernente un reato sia presentata anche da un’autorità amministrativa straniera, alla rogatoria provvede, su richiesta del procuratore della Repubblica, il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui devono essere eseguiti gli atti richiesti. Si applicano gli articoli 724, commi 5 e 5-bis, e 725, comma 2. (1)

(1) Articolo inserito dall’art. 11, L. 5 ottobre 2001, n. 367.