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Art. 35. Sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte

Art. 35.  Sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte.  La sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell’Autorità.

La sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte non può avere una durata inferiore a tre mesi, né superiore a tre anni.

Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno d’arresto.

Il comma 2 è stato così modificato dall’art. 1, L. 27 maggio 2015, n. 69.