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Art. 110 bis. Richiesta di comunicazione delle iscrizioni

Art. 110 bis. (1)  Richiesta di comunicazione delle iscrizioni. 

1. Quando vi è richiesta di comunicazione delle iscrizioni contenute nel registro delle notizie di reato a norma dell’articolo 335, comma 3, del codice, la segreteria della procura della Repubblica, se la risposta è positiva e non sussistono gli impedimenti a rispondere di cui all’articolo 335, commi 3 e 3 bis del codice, fornisce le informazioni richieste precedute dalla formula: «Risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione». In caso contrario, risponde con la formula: «Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazioni».

(1) Articolo introdotto dalla L. 8 agosto 1995, n.  332.