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Art. 278. Determinazione della pena agli effetti dell’applicazione delle misure

Art. 278. (1) Determinazione della pena agli effetti dell’applicazione delle misure.

1. Agli effetti dell’applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza aggravante prevista al n. 5) dell’articolo 61 del codice penale e della circostanza attenuante prevista dall’articolo 62 n.  4 del codice penale nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. (2)

(1) Articolo modificato dalla L. 8 agosto 1995, n. 332.

(2) Le parole «della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell’articolo 61 del codice penale e» sono state inserite dall’art. 4, L. 26 marzo 2001, n. 128.