CAPO II
DELLE PENE PRINCIPALI,
IN PARTICOLARE
Art. 21. Pena di morte. La pena di morte si esegue, mediante fucilazione, nell’interno di uno stabilimento penitenziario, ovvero in un altro luogo indicato dal Ministro della Giustizia.
L’esecuzione non è pubblica, salvo che il Ministro della Giustizia disponga altrimenti.
Per i delitti preveduti nel codice penale e nelle leggi speciali la pena di morte è soppressa e sostituita con l’ergastolo (v. art. 27 Cost. e D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 21). Per i reati militari in tempo di guerra è stata abolita e sostituita con quella «massima prevista dal codice penale» (V. legge 13 ottobre 1994, n. 589).