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Art. 220. Esecuzione dell’ordine di ricovero

Art. 220.  Esecuzione dell’ordine di ricovero. L’ordine di ricovero del condannato nella casa di cura e di custodia è eseguito dopo che la pena  restrittiva della libertà personale sia stata scontata o sia altrimenti estinta.

Il giudice, nondimeno, tenuto conto delle particolari condizioni di infermità psichica del condannato, può disporre che il ricovero venga eseguito prima
che sia iniziata o abbia termine la esecuzione della pena restrittiva della libertà personale.

Il provvedimento è revocato quando siano venute meno le ragioni che lo determinarono, ma non prima che sia decorso il termine minimo stabilito  nell’articolo precedente.

Il condannato, dimesso dalla casa di cura e di custodia, è sottoposto all’esecuzione della pena.