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Art. 107 ter. Assistenza dell'interprete per la proposizione o presentazione di denuncia o querela

Art. 107 ter. Assistenza dell'interprete per la proposizione o presentazione di denuncia o querela.

1. La persona offesa che non conosce la lingua italiana, se presenta denuncia o propone querela dinnanzi alla procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, ha diritto di utilizzare una lingua a lei conosciuta. Negli stessi casi ha diritto di ottenere, previa richiesta, la traduzione in una lingua a lei conosciuta dell’attestazione di ricezione della denuncia o della querela.

Articolo inserito dall’art. 1, D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212.