CAPO I
DEI DELITTI CONTRO LE
CONFESSIONI RELIGIOSE
Rubrica così sostituita dall’art. 10, L. 24 febbraio 2006, n. 85.
Art. 402. (1) Vilipendio della religione dello Stato. Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno.
(1) L’articolo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza Corte Cost. 13-20 novembre 2000, n. 508.