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Art. 350. Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini

Art. 350. Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini.

1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono, con le modalità previste dall’articolo 64, sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono  svolte le indagini che non si trovi in stato di arresto o di fermo a norma dell’articolo 384, e nei casi di cui all’articolo 384-bis (1).

2. Prima di assumere le sommarie informazioni, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a nominare un difensore di fiducia e, in difetto,  provvede a norma dell’articolo 97 comma 3.

3. Le sommarie informazioni sono assunte con la necessaria assistenza del difensore, al quale la polizia giudiziaria dà tempestivo avviso. ll difensore ha l’obbligo di  presenziare al compimento dell’atto.

4. Se il difensore non è stato reperito o non è comparso, la polizia giudiziaria richiede al pubblico ministero di provvedere a norma dell’articolo 97 comma 4.

5. Sul luogo o nell’immediatezza del fatto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza la presenza del difensore, assumere dalla persona nei cui confronti vengono  svolte le indagini, anche se arrestata in flagranza o fermata a norma dell’articolo 384, notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini.

6. Delle notizie e delle indicazioni assunte senza l’assistenza del difensore sul luogo o nell’immediatezza del fatto a norma del comma 5 è vietata ogni documentazione e  utilizzazione.

7. La polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non è consentita la utilizzazione nel  dibattimento salvo quanto previsto dall’articolo 503, comma 3. (2)

(1) Comma così modificato dall’art. 2, co. 1, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con modif., dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

(2) Il comma 7 è stato così sostituito dall’art. 4 comma 3 D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modif. nella L. 7 agosto 1992, n. 356.

Si riporta il comma 2 dell’art. 44 del decreto del  Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 2008 (recante “Regolamento sullo stato giuridico ed economico del  personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)”), pubblicato, per estratto, con comunicato presente nella G.U. del 2 dicembre 2008, n. 282:

    «Art. 44. Doveri particolari.

    1. Omissis.
    2. Prima dell’esame previsto dall’articolo 350 c.p.p. ovvero prima di rendere un interrogatorio ai sensi del codice di procedura penale ovvero nei casi previsti dagli articoli 194 e seguenti del codice di procedura penale, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di pubblico servizio sono tenuti a dare immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri se ritengono che il loro esame o il loro interrogatorio abbia ad oggetto fatti o documenti coperti dal segreto di Stato, o suscettibili di essere oggetto del segreto di Stato, a norma del regolamento emanato ai sensi dell’articolo 39, comma 5, della legge n. 124 del 2007.

    Il Presidente del Consiglio provvede ai sensi dell’articolo 41 della legge n. 124 del 2007.

    Omissis».