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Art. 725. Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza

Art. 725. (1) Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza. Chiunque espone alla pubblica vista o, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato, che offende la pubblica decenza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila (euro 103) a unmilioneduecentomila (euro 619).

(1) La fattispecie è stata trasformata in illecito amministrativo dall’art. 58 D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Ai sensi dell’art. 59 del medesimo decreto, l’autorità competente ad  applicare la sanzione amministrativa è il prefetto.