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Art. 443. Limiti all’appello

Art. 443. Limiti all’appello.

1. L’imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento [, quando l’appello tende a ottenere una diversa formula] (1).

[2. L’imputato non può proporre appello contro le sentenze di condanna a una pena che comunque non deve essere eseguita ovvero alla sola pena pecuniaria.] (2)

3. Il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.

4. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall’articolo 599.

(1) Comma così sostituito dall’art. 31, L. 16 dicembre 1999, n. 479. Le parole «, quando l’appello tende a ottenere una diversa formula» sono state poi abrogate dall’art. 2, L. 20 febbraio 2006, n. 46.

La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 20 luglio 2007, n. 320, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale:

    1) dell’art. 2 della L. 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui, modificando l’art. 443, comma 1, del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa  appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato;

    2) dell’art. 10, comma 2, della citata L. 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui prevede che l’appello proposto dal pubblico ministero, prima dell’entrata in vigore della  medesima legge, contro una sentenza di proscioglimento emessa a seguito di giudizio abbreviato, è dichiarato inammissibile.

    Ancora la Corte costituzionale, con sentenza n. 274 del 19 - 29 ottobre 2009, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale art. 443, co. 1 c.p.p., come modificato dall’art. 2 L. 20  febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui esclude che l’imputato possa proporre appello contro le sentenze di assoluzione per difetto di imputabilità, derivante da vizio totale di mente.

(2) Comma abrogato dall’art. 31, L. n. 479/1999 cit.