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Art. 676. Altre competenze

Art. 676. Altre competenze. 

1. Il giudice dell’esecuzione è competente a decidere in ordine all’estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all’affidamento in prova al servizio sociale in ordine alle pene accessorie alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate [o alla devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 262]. In questi casi il giudice dell’esecuzione procede a norma dell’articolo 667 comma 4 (1).

2. Qualora sorga controversia sulla proprietà delle cose confiscate si applica la disposizione dell’articolo 263 comma 3.

3. Quando accerta l’estinzione del reato o della pena, il giudice dell’esecuzione la dichiara anche di ufficio adottando i provvedimenti conseguenti (2) (3).

(1) Il comma 1 - già sostituito ad opera dell’art. 30 D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 - è stato prima modificato dall’art. 2, co. 613, L. 24 dicembre 2007, n. 244 ed infine dall’art. 2, co. 9 (che ha soppresso le parole riportate fra parentesi quadre), D.L. 16 settembre 2008, n. 143, conv., con modif., dalla L. 13 novembre 2008, n. 181.

(2) Per l’ipotesi di espulsione dello straniero a titolo di misura di sicurezza conseguente alla condanna per taluni reati, V. art. 15 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

(3) La Corte Costituzionale, con sentenza 15 aprile - 15 giugno 2015, n. 109, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 666, co. 3, 667, co. 4, e 676 c.p.p., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento di opposizione contro l’ordinanza in materia di applicazione della confisca si svolga, davanti al giudice dell’esecuzione, nelle forme dell’udienza pubblica.