Art. 277. Offesa alla libertà del Presidente della Repubblica. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, attenta alla libertà del Presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
Procedura: si procede dietro autorizzazione del Ministro della Giustizia (art. 313). L’arresto in flagranza è obbligatorio ed il fermo è consentito (380-384 c.p.p.). Competente è la Corte di Assise.