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Art. 277. Offesa alla libertà del Presidente della Repubblica

Art. 277.  Offesa alla libertà del Presidente della Repubblica.  Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, attenta alla libertà del Presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Procedura: si procede dietro autorizzazione del Ministro della Giustizia (art. 313). L’arresto in flagranza è obbligatorio ed il fermo è consentito (380-384 c.p.p.). Competente è la Corte di Assise.