Art. 415. Istigazione a disubbidire alle leggi. Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico,ovvero all’odio fra le classi sociali, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni (1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 108 del 23 aprile 1974, ha dichiarato illegittimo l’articolo «nella parte in cui non specifica che l’istigazione all’odio fra le classi sociali deve essere attuata in modo pericoloso per la pubblica tranquillità ».
Procedura: si procede d’ufficio (50 c.p.p.). L’arresto è facoltativo (381 c.p.p.). Il fermo non è consentito. La competenza è del Tribunale monocratico.