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Art. 263. Utilizzazione dei segreti di Stato

Art. 263.  Utilizzazione dei segreti di Stato.  Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che impiega a proprio o altrui profitto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali che egli conosca per ragione del suo ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete  nell’interesse della sicurezza dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a lire due milioni (euro 1.032).

Se il fatto è commesso nell’interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano, o se ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari, il colpevole è punito con [la morte] (1).

(1) La pena di morte per i delitti contemplati nel c.p. è stata soppressa e sostituita con l’ergastolo dal D.L.G.L.T. 10 agosto 1944, n. 224.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) arresto in flagranza obbligatorio; fermo consentito (380-384 c.p.p.); 3) competente è la Corte di Assise.