Art. 24. Multa. La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 50 né superiore a euro 50.000.
Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da euro 50 a euro 25.000.
Importi così modificati dall’art. 3, co. 60, L. 15 luglio 2009, n. 94.