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Art. 24. Multa

Art. 24.  Multa.  La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 50 né superiore a euro 50.000.

Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da euro 50 a euro 25.000.

Importi così modificati dall’art. 3, co. 60, L. 15 luglio 2009, n. 94.