Logo del Laurus Robuffo

Art. 609 undecies. Adescamento di minorenni

Art. 609-undecies. Adescamento di minorenni. Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale  pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere  anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Articolo aggiunto dall’art. 4, co. 1, lett. z), L. 1 ottobre 2012, n. 172.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto ed il fermo non sono consentiti; 3) la competenza è del Tribunale monocratico.