Art. 531. Dichiarazione di estinzione del reato.
1. Salvo quanto disposto dall’articolo 129 comma 2 il giudice, se il reato è estinto, pronuncia sentenza di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo.
2. Il giudice provvede nello stesso modo quando vi è dubbio sull’esistenza di una causa di estinzione del reato.