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Art. 137. Custodia cautelare

Art. 137.  Custodia cautelare.  La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea detentiva o dall’ammontare della pena pecuniaria.

La custodia cautelare è considerata, agli effetti della detrazione, come reclusione od arresto.

L’espressione «custodia cautelare» si sostituisce alla precedente «carcerazione preventiva» ai sensi dell’art. 11 L. 28 luglio 1984 n. 398.