Art. 137. Custodia cautelare. La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea detentiva o dall’ammontare della pena pecuniaria.
La custodia cautelare è considerata, agli effetti della detrazione, come reclusione od arresto.
L’espressione «custodia cautelare» si sostituisce alla precedente «carcerazione preventiva» ai sensi dell’art. 11 L. 28 luglio 1984 n. 398.