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Art. 149. Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo

Art. 149. Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo.

1. Nei casi di urgenza, il giudice può disporre, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall’imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura della  cancelleria [o della polizia giudiziaria] (1).

2. Sull’originale dell’avviso o della convocazione sono annotati il numero telefonico chiamato, il nome, le funzioni o le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il suo rapporto con il destinatario, il giorno e l’ora della telefonata.

3. Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell’articolo 157 commi 1 e 2. Essa non ha effetto se non è ricevuta dal  destinatario ovvero da persona che conviva anche temporaneamente col medesimo.

4. La comunicazione telefonica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è avvenuta sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario  mediante telegramma.

5. Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma (2).

(1) Parole soppresse dall’art. 9 D.L. 18 ottobre 2001, n. 374 conv., con modif. dalla L. 15 dicembre 2001, n. 438.

(2) In tema di comunicazioni e notificazioni per via telematica vedi quanto dispone l’art. 16, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv., con modif., dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221,  riportato in nota sub art. 148.