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Art. 542. Condanna del querelante alle spese e ai danni

Art. 542. Condanna del querelante alle spese e ai danni.

1. Nel caso di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, quando si tratta di reato perseguibile a querela, si applicano le disposizioni  dell’articolo 427 per ciò che concerne la condanna del querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato nonché alla rifusione delle spese e al  risarcimento del danno in favore dell’imputato e del responsabile civile.

2. L’avviso del deposito della sentenza è notificato al querelante.