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Art. 13. Estradizione

Art. 13.  Estradizione.L’estradizione è regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e dagli usi internazionali.

L’estradizione non è ammessa, se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione, non è preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge
straniera.

L’estradizione può essere conceduta od offerta, anche per reati non preveduti nelle convenzioni internazionali, purché queste non ne facciano espresso divieto.

Non è ammessa l’estradizione del cittadino, salvo che sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali.

1 Ai fini dell’estradizione e della mutua assistenza giudiziaria, l’art. 13 della L. 29 settembre 2000, n. 300 - che ratifica la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997, ha designato, quale autorità responsabile, il Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali.