CAPO II
DEI DELITTI DI COMUNE PERICOLO
MEDIANTE FRODE
Art. 438. Epidemia. Chiunque cagiona una epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l’ergastolo.
Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena dell’ergastolo.
Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.) 2) l’arresto è obbligatorio (380 c.p.p.); 3) il fermo è consentito (384 c.p.p.); 4) la competenza è della Corte di Assise.