Logo del Laurus Robuffo

Art. 184. Sanatoria delle nullità delle citazioni degli avvisi e delle notificazioni

Art. 184. Sanatoria delle nullità delle citazioni degli avvisi e delle notificazioni.

1. La nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni è sanata se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire.

2. La parte la quale dichiari che la comparizione è determinata dal solo intento di far rilevare l’irregolarità ha diritto a un termine per la difesa non inferiore a cinque giorni.

3. Quando la nullità riguarda la citazione a comparire al dibattimento, il termine non può essere inferiore a quello previsto dall’articolo 429.