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Art. 413. Uso illegittimo di cadavere

Art. 413.  Uso illegittimo di cadavere. Chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere, o una parte di esso, a scopi scientifici o didattici, in casi
non consentiti dalla legge, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione (euro 516).

La pena è aumentata se il fatto è commesso su un cadavere o su una parte di esso, che il colpevole sappia essere stato da altri mutilato, occultato o sottratto.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) non è consentito procedere all’arresto né al fermo; 3) la competenza è del Tribunale monocratico.