Art. 32 quinquies. Casi nei quali alla condanna consegue l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego. Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 importa altresì l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.
Articolo inserito dall’art. 5, co. 2, L. 27 marzo 2001, n. 97 e poi così modificato prima dall’art. 1, co. 75, lett. b), L. 6 novembre 2012, n. 190 (mediante l’introduzione del riferimento all’art. 319-quater co. 1) e poi dall’art. 1, L. 27 maggio 2015, n. 69.