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Art. 638. Uccisione o danneggiamento di animali altrui

Art. 638. Uccisione o danneggiamento di animali altrui. Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila (euro 309) (1).

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su  animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.

Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno.

(1) Comma così modificato dall’art. 1, L. 20 luglio 2004, n. 189 (in vigore dal 1° agosto 2004).

Procedura: 1) si procede a querela di parte (336 c.p.p.) se trattasi del delitto semplice – o anche aggravato, ma non dalla circostanza speciale di cui al 1° cpv. Si procede d’ufficio (50 c.p.p.) nel caso di cui al 1° cpv. (v. però art. 649, 2° comma) ovvero se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione
personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione (art. 71, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159); 2) l’arresto per il 1° comma non è consentito; per il 2° è facoltativo (381 c.p.p.) ma è consentito anche se ricorrono le condizioni di cui art. 71, D.Lgs. n. 159/2011 cit.; 3) il fermo è consentito qualora ricorrano le condizioni indicate dall’art. 77, D.Lgs. n. 159/2011 cit.; 4) nell’ipotesi previste dal primo comma è competente il Giudice di pace (art.4 co.1 lett. a) D.Lgs. n. 274/2000). La competenza è del Tribunale monocratico nell’ipotesi prevista dal secondo comma ovvero qualora ricorra taluna delle aggravanti indicate nell’art. 4 co. 3 D.Lgs. 274/2000 (v. sub nota art. 581 c.p.).

Vedi anche l’art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104, riportato in nota al presente Titolo XIII.