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Art. 328. Giudice per le indagini preliminari

Art. 328. Giudice per le indagini preliminari.

1. Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato, provvede il giudice per le indagini preliminari.

1-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell’articolo 51 comma 3-bis e 3-quater, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve  specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (1) (2).

[1-ter. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell’articolo 51, co. 3-quater, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche  disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.] (3)

1-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-quinquies, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di giudice per  l’udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice  competente (4) (5). 

(1) Il comma - aggiunto dall’art. 12 D.L. 20 novembre 1991, n. 367, conv., con modif., dalla L. 20 gennaio 1992, n. 8 - è stato, da ultimo, così modificato dall’art. 2, co. 1, lett. 0b), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., dalla L. 24 luglio 2008, n. 125.

(2) Si riporta il testo dell’art. 4 bis D.L. 7 aprile 2000, n. 82 conv., con modif., nella L. 5 giugno 2000, n. 144: «La disposizione dell’articolo 328, comma 1 bis, del codice di  procedura penale deve essere interpretata nel senso che quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell’articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale, anche
le funzioni di giudice per l’udienza preliminare sono esercitate da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente».

(3) Il comma 1-ter - aggiunto dal comma 2 dell’art. 10-bis D.L. 18 ottobre 2001, n. 374 conv., con modif. dalla L. 15 dicembre 2001, n. 438 - è stato abrogato dall’art. 2, D.L. n.  92/2008 cit. Il comma 3 dell’art. 10-bis D.L. 374/2001 cit., prevedeva che le disposizioni di cui al comma 1-ter dell’art. 328 c.p.p. si applicassero soltanto ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime.

(4) Comma aggiunto dall’art. 2, co. 1, lett. 0b), D.L. n. 92/2008 cit.

(5) In tema di procedimenti relativi ai reati, consumati o tentati, riferiti alla gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale nella regione Campania, vedi quanto disposto  dall’art. 3, co. 2, D.L. 23 maggio 2008, n. 90 conv., con modif., dalla L. 14 luglio 2008, n. 123, riportato in nota sub art. 51.