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Art. 649. Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti
Capo III - Disposizioni comuni ai capi precedenti

                                                                                              CAPO III

                                                             DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI

Art. 649. Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti. Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in  danno:

1) del coniuge non legalmente separato;

1-bis) della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso (1);

2) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell’adottante o dell’adottato;

3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano.

I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato o della parte dell’unione civile tra persone  dello stesso sesso, nel caso in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento della stessa, ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll’autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell’affine in secondo grado con lui conviventi (2).

Le disposizioni di questo articolo non si applicano  ai delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle  persone.

(1) Numero inserito dall’art. 1, D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 6.

(2) Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. n. 6/2017 cit.