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Art. 450. Delitti colposi di pericolo

Art. 450.  Delitti colposi di pericolo.  Chiunque,con la propria azione od omissione colposa, fa sorgere o persistere il pericolo di un disastro ferroviario,di un’inondazione, di un naufragio, o della sommersione di una nave o di un altro edificio natante, è punito con la reclusione fino a due anni.

La reclusione non è inferiore a un anno se il colpevole ha trasgredito ad una particolare ingiunzione dell’Autorità diretta alla rimozione del pericolo.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) non è consentito procedere all’arresto né al fermo; 3) la competenza è del Tribunale monocratico.