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Art. 137

Art. 137. - Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte.

Con la legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte. 

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.