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Art. 707. Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli

Art. 707. Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. Chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, o per contravvenzioni  concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, o per mendicità, o essendo ammonito o sottoposto a una misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta, è colto in  possesso di chiavi alterate o contraffatte, ovvero di chiavi genuine o di strumenti atti ad aprire o a forzare serrature, dei quali non giustifichi l’attuale destinazione, è punito con  l’arresto da sei mesi a due anni (1).

(1) Con sentenza n. 14 del 2 febbraio 1971 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo «limitatamente alla parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di  condannato per mendicità, di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta».

Procedura: cd. art. 650.