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Art. 114. Divieto di pubblicazione di atti e di immagini

Art. 114. Divieto di pubblicazione di atti e di immagini (1).

1. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro  contenuto.

2. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza  preliminare, fatta eccezione per l’ordinanza indicata dall’articolo 292 (2).

3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo  grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. È sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le
contestazioni (3).

4. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall’articolo 472 commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i  termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione è autorizzata dal ministro di grazia e  giustizia.

5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell’interesse dello Stato (4) ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell’ultimo periodo del comma 4.

6. È vietata la pubblicazione delle generalità e dell’immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. E’  altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni. Il tribunale per i minorenni,  nell’interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione (5).

6-bis. E vietata la pubblicazione dell’immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all’uso di manette ai polsi ovvero ad altro  mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta (6).

7. È sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto (7) (8).

(1) Rubrica così sostituita dall’art. 14, L. 16 dicembre1999, n. 479.

(2) Le parole “, fatta eccezione per l’ordinanza indicata  dall’articolo 292” sono state aggiunte dall’art.2, co. 1, lett. b), D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (in G.U. 11 gennaio 2018, n. 8).

Per effetto di quanto disposto dall’art. 9, D.Lgs. n.216/2017 cit., la disposizione introdotta dalla predetta lett. b) acquista efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore  del medesimo decreto.

(3) La Corte Costituzionale, con sentenza 20-24 febbraio 1995, n. 59, ha dichiarato l’illegittimità del presente comma, limitatamente alle parole: "del fascicolo per il dibattimento,  se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli".

(4) Vedi anche la L. 24 ottobre 1977, n. 801, sulla disciplina del segreto di Stato.

(5) Comma così modificato dall’art. 10, comma 8, L. 3 maggio 2004, n. 112.

(6) Comma aggiunto dall’art. 14, L. n. 479/1999 cit.

(7) Per il divieto di pubblicazione nei procedimenti relativi ai reati indicati nell’art. 90 Cost., v. art. 11 L. 5 giugno 1989, n. 219.

(8) Per il diritto degli organi della disciplina sportiva di ottenere, in determinati casi, copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell’art. 116 ma fermo restando il divieto della loro pubblicazione, v. art. 1l. 13 dicembre 1989, n. 401 (v. nota sub art. 116).