Art. 12. Quando è stabilita o richiamata una determinata specie di pena di cui non è indicata la durata, corrisponde:
1) ai lavori forzati a tempo, la reclusione da dieci a venti anni;
2) alla casa di forza, la reclusione da tre a venti anni;
3) alla relegazione, la reclusione da tre a quindici anni;
4) alla reclusione, la pena da tre a dieci anni;
5) alla detenzione, la reclusione da due a sette anni;
6) al carcere, la reclusione fino a tre anni;
7) agli arresti, l’arresto da cinque giorni ad un mese.
Quando, invece, è indicata la durata della pena, la reclusione e l’arresto sono sostituiti alle pene corrispondenti per una eguale durata; ma in nessun caso può essere oltrepassato il massimo della pena stabilito dal codice penale.
Ai lavori forzati a vita è sostituito l’ergastolo.
Nulla è innovato circa ogni altra pena, diversa da quelle prevedute dal codice penale, che sia stabilita o richiamata da leggi, decreti o convenzioni internazionali.
[Tornano ad aver vigore le disposizioni del codice per la marina mercantile che stabiliscono la pena di morte] (abrogato implicitamente).