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Art. 12

Art. 12.  Quando è stabilita o richiamata una determinata specie di pena di cui non è indicata la durata, corrisponde:

1) ai lavori forzati a tempo, la reclusione da dieci a venti anni;

2) alla casa di forza, la reclusione da tre a venti anni;

3) alla relegazione, la reclusione da tre a quindici anni;

4) alla reclusione, la pena da tre a dieci anni;

5) alla detenzione, la reclusione da due a sette anni;

6) al carcere, la reclusione fino a tre anni;

7) agli arresti, l’arresto da cinque giorni ad un mese.

Quando, invece, è indicata la durata della pena, la reclusione e l’arresto sono sostituiti alle pene corrispondenti per una eguale durata; ma in nessun caso può essere oltrepassato il massimo della pena stabilito dal codice penale.

Ai lavori forzati a vita è sostituito l’ergastolo.

Nulla è innovato circa ogni altra pena, diversa da quelle prevedute dal codice penale, che sia stabilita o richiamata da leggi, decreti o convenzioni internazionali.

[Tornano ad aver vigore le disposizioni del codice per la marina mercantile che stabiliscono la pena di morte] (abrogato implicitamente).