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Art. 399. Accompagnamento coattivo della persona sottoposta alle indagini

Art. 399. Accompagnamento coattivo della persona sottoposta alle indagini.

1. Se la persona sottoposta alle indagini, la cui presenza è necessaria per compiere un atto da assumere con l’incidente probatorio, non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice ne ordina l’accompagnamento coattivo.