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Art. 238. Verbali di prove di altri procedimenti

Art. 238. (1) Verbali di prove di altri procedimenti.

1. È ammessa l’acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale se si tratta di prove assunte nell’incidente probatorio o nel dibattimento.

2. È ammessa l’acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza che abbia acquistato autorità di cosa giudicata.

2 bis. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati contro l’imputato soltanto se il suo difensore ha partecipato all’assunzione della prova o se nei suoi confronti fa stato la sentenza civile (2).

3. È comunque ammessa l’acquisizione della documentazione di atti che non sono ripetibili. Se la ripetizione dell’atto è divenuta impossibile per fatti o circostanze sopravvenuti, l’acquisizione è ammessa se si tratta di fatti o circostanze imprevedibili (3).

4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 2 bis e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento soltanto nei confronti dell’imputato che vi consenta; in  mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati per le contestazioni previste dagli articoli 500 e 503 (4).

5. Salvo quanto previsto dall’art. 190 bis, resta fermo il diritto delle parti di ottenere a norma dell’articolo 190 l’esame delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite a  norma dei commi 1, 2, 2 bis e 4 del presente articolo (5) (6).

(1) L’art. 238 è stato così sostituito dall’art. 3 comma 1 D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. con modif. nella L. 7 agosto 1992, n. 356) (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura  penale).

(2) Il co. 2 bis, inserito dalla L. 7 agosto 1997, n. 267, è stato così modificato dall’art. 9, co. 1, lett. a), L. 1° marzo 2001, n. 63.

(3) Comma così modificato dall’art. 9, co. 1, lett. b), L. 63/2001 cit.

(4) Il comma già modificato dalla L. 7 agosto 1997, n. 267, è stato così modificato dall’art. 9, co. 1, lett. c), L. 63/2001 cit.

(5) Comma così modificato dalla L. 7 agosto 1997, n. 267.

(6) Per la normativa transitoria di carattere generale contenuta nella L. 1° marzo 2001, n. 63, v. nota 4) sub art. 12.