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Art. 678-bis. Detenzione abusiva di precursori di esplosivi

Art. 678-bis. Detenzione abusiva di precursori di esplosivi. Chiunque, senza averne titolo, introduce nel territorio dello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati le  sostanze o le miscele che le contengono indicate come precursori di esplosivi nell’allegato I del regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15  gennaio 2013, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda fino a euro 1.000.

Articolo inserito dall’art. 3, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif., dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.

Procedura: vd. art. 650.