Logo del Laurus Robuffo

Art. 189. Prove non disciplinate dalla legge

Art. 189. Prove non disciplinate dalla legge.

1.Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà  morale della persona. Il giudice provvede all’ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova.