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Art. 6

Art. 6.

1. Il procuratore generale presso la corte di appello coordina i rapporti dei procuratori della Repubblica con le autorità di polizia del distretto al fine di assicurare la diretta disponibilità dei servizi e delle sezioni di polizia giudiziaria da parte dell’autorità giudiziaria, a norma dell’articolo 83 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, sostituito dall’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 449.