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Art. 377. Intralcio alla giustizia

Art. 377.  Intralcio alla giustizia (1).  Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell’attività investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurlo a commettere i reati previsti dagli artt. 371 bis, 371 ter, 372 e 373, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla metà ai due terzi (2).

La stessa disposizione si applica qualora l’offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa.

Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma, soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene stabilite in ordine ai reati di cui al medesimo primo comma, diminuite in misura non eccedente un terzo (3).

Le pene previste ai commi primo e terzo sono aumentate se concorrono le condizioni di cui all’articolo 339 (3).

La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici.

 

(1) La rubrica (prima Subornazione) è stata così sostituita dall’art. 14, L. 16 marzo 2006, n. 146.

(2) Comma prima sostituito dall’art. 11 del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 conv. in L. 7 agosto 1992, n.356, poi modificato dall’art. 22, comma 3, L. 7 dicembre 2000, n. 397 e successivamente dall’art. 10, L. 20 dicembre 2012, n. 237.

(3) Comma inserito dall’art. 14, L. n.146/2006 cit.

Procedura: 1) il delitto è perseguibile d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è facoltativo nell’ipotesi prevista dal co. 3 con riferimento ai delitti di cui agli artt. 372 e 373 ed è consentito anche fuori flagranza qualora l’autore sia persona sottoposta a misura di prevenzione personale (art. 71, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159); 3) il fermo è consentito soltanto se ricorrono le condizioni previste dall’art. 77, D.Lgs. n. 159/2011 cit.; 4) la competenza è del Tribunale monocratico.