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Art. 35

Art. 35. 

1. Il giudice istruttore e il pretore trasmettono senza ritardo al pubblico ministero gli atti dei procedimenti indicati nell’articolo 258 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. La segreteria del pubblico ministero provvede all’iscrizione dei procedimenti medesimi nel registro previsto dall’articolo 335 del codice.