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Art. 710. Estensione dell’estradizione concessa

Art. 710. Estensione dell’estradizione concessa.  

1. In caso di nuova domanda di estradizione, presentata dopo la consegna dell’estradato e avente a oggetto un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l’estradizione è già stata concessa, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del presente capo. Alla domanda devono essere allegate le dichiarazioni della persona interessata, rese davanti a un giudice dello stato richiedente, in ordine alla richiesta estensione dell’estradizione.

2. La corte di appello procede in assenza della persona interessata.

3. Non si dà luogo al giudizio davanti alla corte di appello se l’estradato, con le dichiarazioni previste dal comma 1, ha consentito all’estensione richiesta.