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Art. 727. Trasmissione di rogatorie ad autorità straniere
Capo II - Rogatorie all'estero

CAPO II - ROGATORIE ALL'ESTERO

Art. 727. (1) Trasmissione di rogatorie ad autorità straniere. 

1. Le rogatorie dei giudici e dei magistrati del pubblico ministero dirette, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, alle autorità straniere per comunicazioni, notificazioni e per attività di acquisizione probatoria, sono trasmesse al Ministro di grazia e giustizia, il quale provvede all’inoltro per via diplomatica.

2. Il Ministro dispone con decreto, entro trenta giorni dalla ricezione della rogatoria, che non si dia corso alla stessa, qualora ritenga che possano essere compromessi la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.

3. Il Ministro comunica all’autorità giudiziaria richiedente la data di ricezione della richiesta e l’avvenuto inoltro della rogatoria ovvero il decreto previsto dal comma 2.

4. Quando la rogatoria non è stata inoltrata dal Ministero entro trenta giorni dalla ricezione e non sia stato emesso il decreto previsto dal comma 2, l’autorità giudiziaria può provvedere all’inoltro diretto all’agente diplomatico o consolare italiano, informandone il Ministro di grazia e giustizia.

5. Nei casi urgenti, l’autorità giudiziaria trasmette la rogatoria a norma del comma 4 dopo che copia di essa è stata ricevuta dal Ministro di grazia e giustizia. Resta salva l’applicazione della disposizione del comma 2 sino al momento della trasmissione della rogatoria, da parte dell’agente diplomatico o consolare, all’autorità straniera.

5-bis. Quando, a norma di accordi internazionali, la domanda di assistenza giudiziaria può essere eseguita secondo modalità previste dall’ordinamento dello Stato, l’autorità giudiziaria, nel formulare la domanda di assistenza, ne specifica le modalità indicando gli elementi necessari per l’utilizzazione processuale degli atti richiesti (1).

5-ter. In ogni caso, copia delle rogatorie dei magistrati del pubblico ministero, formulate nell’ambito di procedimenti relativi ai delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater è trasmessa senza ritardo al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (1) (2).

(1) Comma aggiunto dall’art. 12 L. 5 ottobre 2001, n. 367.

(2) Comma così modificato dall’art. 9, co. 4-ter, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif., dalla L. 17 aprile 2015, n. 43