Logo del Laurus Robuffo

Art. 63. Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena

Art. 63. Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena.  Quando la legge dispone che lapena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati, l’aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di essa, che il giudice applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire.

Se concorrono più circostanze aggravanti, ovvero più circostanze attenuanti, l’aumento o la diminuzione di pena si opera sulla quantità di essa risultante
dall’aumento o dalla diminuzione precedente.

Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o si tratta di circostanza ad effetto speciale, l’aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta. Sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo.

Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla.

Se concorrono più circostanze attenuanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena meno grave stabilita per le predette circostanze; ma il giudice può diminuirla.

Il terzo comma è stato sostituito dall’art. 5 L. 31 luglio 1984, n. 400 in vigore dal 29 novembre 1984 ed applicabile solo ai reati commessi posteriormente a tale data.