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Art. 47

Art. 47.  Per i delitti di diffamazione commessi prima dell’attuazione del codice penale, la prova della verità continua ad essere ammessa nei casi preveduti dall’art. 394 del codice penale abrogato; tuttavia, nel caso preveduto dal numero 3° dell’art. 394, chi ha presentato querela e non ha ancora conceduta la facoltà di prova al momento dell’attuazione del codice penale può esercitare tale facoltà, a pena di decadenza, entro un mese dall’attuazione di esso.

In tutti i casi è ammessa la facoltà di deferire ad un giurì d’onore il giudizio sulla verità del fatto, ai termini del capoverso dell’art. 596 del codice penale.