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Art. 54. Contrasti negativi tra pubblici ministeri

Art. 54. (1) Contrasti negativi tra pubblici ministeri. 1. Il pubblico ministero, se durante le indagini preliminari ritiene che il reato appartenga alla competenza di un giudice  diverso da quello presso cui egli esercita le funzioni, trasmette immediatamente gli atti all’ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente.

2. Il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti, se ritiene che debba procedere l’ufficio che li ha trasmessi, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la corte di cassazione. Il procuratore generale, esaminati gli atti, determina quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati.

3. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione o della designazione indicate nei commi 1 e 2 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla  legge.

3 bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano in ogni altro caso di contrasto negativo fra pubblici ministeri.

(1) L’art. 8 D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 ha così sostituito la rubrica (che era «Trasmissione degli atti ad altro ufficio») ed ha aggiunto il comma 3 bis.