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Art. 734. Deliberazione della corte di appello

Art. 734. Deliberazione della corte di appello. 

1. La corte di appello delibera in ordine al riconoscimento, osservate le forme previste dall’articolo 127, con sentenza, nella quale enuncia espressamente gli effetti che ne conseguono.

2. La sentenza è soggetta a ricorso per cassazione da parte del procuratore generale presso la corte di appello e dell’interessato.